STATUTO
dell’ A.C. ROE’ VOLCIANO
Associazione Sportiva Dilettantistica
con sede in Roè Volciano in via Goffredo Mameli 9
P.IVA 01615010988
Premesse
L’Associazione si è costituita in data 12.02.1990 con “Statuto Sociale dell’Associazione Calcio Roè Volciano” e ha successivamente modificato il proprio Statuto con atto n° 3281 serie 3 registrato a Salo’ in data 20.07.1998. In data 30 dicembre 2003, con Verbale di Consiglio Direttivo, ha quindi modificato la propria denominazione da “A.C. Roè Volciano” in “A.C. Roè Volciano Associazione Sportiva Dilettantistica” ai sensi dell’art. 90 comma 17 della L. 289 (Legge Finanziaria 2003) del 27.12.2002. In data odierna si procede alla variazione dello Statuto che sostituirà integralmente quello vigente.
Art. 1 - Denominazione e sede
L’Associazione è denominata A.C. ROE’ VOLCIANO Associazione Sportiva Dilettantistica e ha sede in Roè Volciano in via Goffredo Mameli 9. L’associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile
Art. 2 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata
Art. 3 - Finalità
L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, riconosce al gioco del calcio una valenza sociale, educativa, storico-culturale. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti. L’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà:
- partecipare ai campionati organizzati dalla L.N.D.;
- partecipare a tornei di calcio organizzati da altre Associazioni;
- organizzare manifestazioni sportive, sotto l’egida della F.I.G.C., finalizzate alla pratica del gioco del calcio;
- svolgere, durante il periodo estivo, attività ricreative finalizzate alla sensibilizzazione e promozione dell’attività calcistica e dell’attività motoria e ludica in generale;
- svolgere l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento del gioco del calcio dilettantistico anche istituendo corsi di formazione ed addestramento;
- svolgere l’attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio e delle attività connesse;
- allestire e gestire punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. .
Art. 4 - Colori sociali
I colori sociali sono rosso-blu.
Art. 5 - Affiliazione
L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L’Associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico- disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art. 6 - Patrimonio
Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai Soci, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede, e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.
Art. 7 - Entrate
Le entrate sono costituite da:
a) Quote associative annue o periodiche dei Soci;
b) Contributi ordinari o straordinari dei Soci;
c) Eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
d) Eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni a premi
e) Contributi da parte di sponsor ed inserzionisti pubblicitari e di chiunque intenda sostenere l’attività della società
f) Erogazioni liberali
Art. 8 - Anno Sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno sportivo ed inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. E’ fatto divieto dall’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.
Art. 9 - Soci
Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi, che ne facciano domanda scritta, dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e che non abbia riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi organi.
Art. 10 - Domanda di ammissione
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di giustificarne i motivi. Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale di cui all’art. 7 lettera a) del presente Statuto. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 11 - Diritti dei soci
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto nelle Assemblee sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
Art. 12 - Decadenza dei soci
La qualità di socio si perde:
a) Per dimissioni;
b) Per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
c) Per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
d) Per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.
Le esclusioni di cui alle lettere c) e d) verranno sancite dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.
Art. 13 - Organi dell'Associazioni
Organi dell’Associazione sono:
- Assemblea generale dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
Art. 14 - L'Assemblea dei Soci
L’Assemblea generale è costituita da tutti i Soci.
L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell’Associazione o in altra sede sul territorio comunale, mediante affissione di avviso nella bacheca presso la sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax, o telegramma, o sms, o raccomandata a mano indirizzata ai Soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:
- deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- eleggere, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
- deliberare sull’ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea Straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei Soci. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei Soci.
L’Assemblea Straordinaria delibera:
- sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
- sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.
Art. 15 - Validità Assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.
Art. 16 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
Art. 17 - Funzionamento dell'assemblea
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un Notaio. Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell’Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 18 - Cariche sociali
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 30 giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica all’Associazione. Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 9 del presente Statuto;
- non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Art. 19 - Cosiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea da un minimo di 3 fino ad un massimo di 30 eletti e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell’esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, senza formalità.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci
- la gestione sportiva nonché l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Art. 21 - Il Presidente – Vice Presidente – Segretario
Il Presidente viene nominato in seno al Consiglio Direttivo, eletto ogni tre anni dall’Assemblea Ordinaria dell’Associazione. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.
Art. 22 - Il rendimento
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Art. 23 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra i Soci e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea dei Soci.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 24 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 25 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Giuoco calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto in Roè Volciano il 30 giugno 2014.

IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE